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La riforma (in corso) del Terzo Settore

Conviene o non conviene a una Organizzazione Non Profit trasformarsi in un Ente del Terzo Settore? La normativa prevede l’opzione, non l’obbligo.
La scelta non è semplice né ovvia e in attesa di una prossima maggiore chiarezza cerchiamo di capire qualcosa di più con questo articolo di Simone Lucchini, dottore in economia aziendale.

La disciplina civilistica e fiscale degli Enti Non Profit è stata rivisitata con il D.Lgs. 117/2017 che ha introdotto il Codice del Terzo Settore. Una riforma sviluppata con la finalità di disciplinare uniformemente il mondo del non profit mediante l’istituzione di un’unica categoria di soggetti: gli Enti del Terzo Settore (ETS). In attesa dei decreti attuativi e della loro approvazione l’intero settore è a tutt’oggi in una fase di transizione piuttosto dinamica.

Cosa sono gli Enti del Terzo Settore?

L’individuazione e la definizione degli Enti del Terzo Settore (ETS) sono alla base delle novità presentate della Riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica che annovera i soggetti che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Per ottenere la denominazione di ETS è necessario effettuare l’iscrizione a un apposito registro, denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e al contempo rientrare in una delle categoria previste dalla normativa, ovvero:
– ODV (Organizzazione di Volontariato);
– APS (Associazione di Promozione Sociale);
– Enti filantropici;
– Imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
– Reti associative;
– Società di mutuo soccorso;
– Associazioni riconosciute e non;
– Fondazioni e altri Enti di carattere privato.

Cosa comporta l’iscrizione al RUNTS? È obbligatoria?

La Riforma non ha previsto un obbligo di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e ha di fatto affiancato i nuovi enti ETS alle diverse realtà non profit esistenti. Chi si aspettava, con la Riforma del settore, di vedere riunite tutte le organizzazioni non profit nella medesima categoria è rimasto deluso. L’iscrizione al RUNTS si configura come una facoltà che dovrà essere attentamente valutata caso per caso.
Tuttavia è da precisare che la mancata iscrizione di un Ente non commerciale al Registro non consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali derivanti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore. Tale esclusione comporta l’assoggettamento alla normativa TUIR in materia di enti non commerciali, ad oggi ancora in vigore.
Meritano una menzione a parte le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Con l’istituzione del nuovo Codice è stato abrogato il “regime ONLUS” con la conseguenza che le Organizzazioni aventi tale forma giuridica saranno obbligate a trasformarsi per divenire Ente del Terzo Settore; qualora infatti una ONLUS decidesse di non aderire al RUNTS, a causa dell’abrogazione del regime di riferimento, sarà tenuta alla devoluzione del proprio patrimonio a fini di pubblica utilità.

Quali accorgimenti sono opportuni per un Ente che volesse assumere la qualifica di ETS?

Una delle condizioni necessarie per l’iscrizione al RUNTS è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Mentre nelle precedenti norme l’attività di utilità sociale era da intendersi nell’accezione di un’attività rivolta a un singolo soggetto svantaggiato, la Riforma ha introdotto il concetto di attività di interesse generale spostando l’attenzione verso i bisogni dell’intera società civile. È il legislatore stesso a elencare puntualmente l’elenco delle attività da considerarsi di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017), quali per esempio prestazioni sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Simone Lucchini, dottore in economia aziendaleOltre al requisito attinente l’attività da svolgere la Riforma ha introdotto specifiche disposizioni con riguardo al contenuto dello Statuto e del Regolamento degli Enti del Terzo Settore. Infatti gli Enti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 sono tenuti a opportuni adeguamenti statutari qualora vogliano acquisire la qualifica di ETS. Le più importanti diposizioni statutarie oggetto di adeguamento riguardano le regole sull’organizzazione interna; la predisposizione, l’approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio; il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali.
Di particolare rilevanza è inoltre la novità attinente le responsabilità dei soggetti che rivestono cariche di amministrazione e controllo all’interno dell’Ente. L’organo amministrativo sarà tenuto a operare con una maggiore responsabilità di carattere “professionale”, tipica delle società per azioni, che dovrà essere opportunamente parametrata alla natura e al livello di strutturazione dell’incarico.
La generica diligenza del buon padre di famiglia viene quindi soppiantata da una più ampia responsabilità, motivo per cui per gli Enti con maggiori responsabilità verso terzi sarà opportuno avvalersi di amministratori consapevoli delle dinamiche dell’Ente e in grado di verificare la correttezza degli atti compiuti. La disciplina dell’organo di controllo negli ETS riprende in buona parte quanto già disposto dalle norme sul Collegio Sindacale per le società per azioni. Tuttavia, accanto agli obblighi di vigilanza e controllo dello statuto, nonché a quelli di verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile si aggiungono ulteriori compiti di controllo in materia di perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente mediante svolgimento di attività di interesse generale.
La nomina dell’organo di controllo sarà sempre obbligatoria per le Fondazioni, mentre per le Associazioni sussisterà solamente al superamento di specifici parametri dimensionali disciplinati all’art. 30, c.2 del CTS (che a sua volta fa riferimento all’art. 2435-bis c.c.).

Quali sono i vantaggi dell’adesione al Registro?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere i risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.
Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono però prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale. È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente. Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli ETS vi sono misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.
I criteri per definire la natura degli ETS, sia essa commerciale o non commerciale, sono stati più volte modificati. Sebbene il Legislatore con l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 avesse inizialmente stabilito che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tale disposizione è stata successivamente rivisitata. Con la legge di conversione del D.L. 119/2018 è stato introdotto un nuovo criterio per la definizione della tipologia di attività, disponendo che le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
La mancanza di tale requisito comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale ma non l’automatica fuoriuscita dal Registro del Terzo Settore. Tuttavia l’Ente, divenuto a carattere commerciale, sarà precluso dall’applicazione di vantaggi fiscali e contabili quali, ad esempio, la facoltà concessa ai soli ETS non commerciali di aderire a un regime forfetario di tassazione: si applica un coefficiente di redditività in base ai ricavi conseguiti, diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o cessione di beni.
Una ulteriore agevolazione è prevista all’articolo 79, che esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche. Un Ente definito come ‘commerciale’ sembrerebbe così escluso dall’esenzione dell’assoggettamento a reddito di tali proventi, ma i dubbi interpretativi non mancano. Non è stato infatti chiarito se per tali entrate è sempre valida la non imponibilità come previsto dall’art. 79 comma 4, oppure se la non commercialità di cui al comma 5-bis costituisce elemento indispensabile per l’agevolazione.

Quali sono i consigli per un Ente Non Profit? Conviene aderire alla nuova normativa?

Non è possibile fornire una risposta esaustiva per l’intero novero dei soggetti a cui è rivolta la Riforma del Terzo Settore. Ogni singolo Ente deve essere oggetto di un’opportuna valutazione e il nostro Studio è a disposizione anche per questa attività di indagine.
L’eventuale decisione di divenire ETS richiederà un processo di adeguamento per rientrare tra gli Enti del nuovo codice del Terzo Settore, nonostante l’entrata in vigore dei nuovi regimi non sia imminente. Infatti, i decreti attuativi della riforma Dlgs 117/2017 non sono stati ancora inviati alla Commissione Europea che dovrà opportunamente valutare i nuovi regimi fiscali: questi entreranno in vigore l'anno successivo a quello dell’approvazione e pertanto le nuove regole non si applicheranno prima del 2020.
Quindi non è ancora troppo tardi per decidere se procedere con l’iscrizione al RUNTS. A tal proposito vale ricordare che il 2 agosto 2019, per i soggetti oggi qualificati come Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e ONLUS, è il giorno ultimo per l’adeguamento, con modalità semplificata, dello Statuto alla disciplina del codice del Terzo Settore.
Contattateci per una attenta valutazione del vostro caso.